Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

A decorrere dal 01.01.2012, è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di certificazione amministrativa, come introdotta dall’articolo 15, comma 1, della L.183/11, che ha modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 445/00.

 

In base a tale disciplina, le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico.

 

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

 

Pertanto le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Al contrario, in base al nuovo art.40 DPR n.445/2000, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni (dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000).

 

Pertanto sulle certificazioni rilasciate ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;

 

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazione degli interessati (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000); restano esclusi da tale misure di semplificazione i certificati indicati all’art.49 del DPR n.445/2000.

 

Le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Le Amministrazioni pubbliche e i Gestori di pubblici servizi tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 della Legge, possono trasmetterne richiesta all’Azienda Ospedaliera   tramite PEC al seguente indirizzo: ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it

 

 

 

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